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Esenzioni regionali del Bollo

12 Giugno 2019

Bollo Auto

Bollo Auto

Lo scorso 20 maggio, con la sentenza N. 122/2019, i giudici della Corte Costituzionale – guidati dal relatore Luca Antonini – hanno confermato che le regioni italiane hanno totale potere sull’introduzione di agevolazioni fiscali relative al bollo auto.
La suddetta sentenza ha posto il termine al contenzioso nato tra la Commissione Tributaria della Provincia di Bologna e la Regione Emilia Romagna per il pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli d’epoca, ovvero auto e moto di interesse storico o collezionistico tra i venti e i trenta anni di vita.
Quindi, le regioni italiane avranno maggiore autonomia nella riscossione della tassa automobilistica che è a tutti gli effetti un tributo regionale. Ogni regione sarà libera di introdurre esenzioni fiscali sul bollo auto, anche la piena abolizione. D’ora in poi, le agevolazioni fiscali sulla tassa di possesso non saranno solo per le categorie protette, ma a completa discrezione della regione.
Oltre ad introdurre la possibilità di esenzione parziale o totale del bollo auto, la sentenza N. 122/2019 della Corte Costituzionale ha fissato un unico vincolo, vale a dire l’impossibilità di alzare la pressione fiscale della stessa tassa automobilistica oltre il tetto fissato a livello statale.
Attualmente, l’esenzione del bollo riguarda solo le auto a propulsione ibrida ed elettrica, grazie al cosiddetto Ecobonus che, per il 2019, prevede l’esenzione totale per la durata di tre o cinque anni (a seconda delle caratteristiche della vettura). Inoltre, la Legge 104 prevede l’esenzione parziale o totale del bollo auto per i non vedenti, i non udenti e i diversamente abili. Infine, sono previste esenzioni anche per le organizzazioni senza scopo di lucro, come le associazioni no profit.
Un capitolo a parte, invece, è rappresentato dal bollo auto per i veicoli d’epoca. Per le auto con più di trent’anni è prevista la sola tassa di circolazione del valore di 30 euro, mentre le vetture storiche tra i venti e i trent’anni hanno diritto allo sconto del 50% sulla tassa di possesso, ma solo se certificate con l’attestato di storicità rilasciato dagli enti abilitati dall’art. 60 del Codice della Strada.
Sul calcolo del bollo auto influiscono tre fattori, vale a dire la regione d’appartenenza, la potenza del motore e la classe ambientale del veicolo. Un’automobile di recente produzione, con l’omologazione Euro 4, Euro 5 o Euro 6, è soggetta alla tassa di possesso del valore di 2,58 euro per ogni kW. Se la potenza supera la soglia dei 100 kW (pari a 136 CV), il valore della tassa di possesso per ogni kW aggiuntivo ammonta a 3,87 euro. Inoltre, se la potenza è maggiore di 185 kW (pari a 250 CV), la vettura è soggetta anche al cosiddetto ‘superbollo’ che prevede la tassa aggiuntiva di 20 euro per ogni kW, da pagare all’Agenzia delle Entrate e non alla regione.
Inoltre, sono previste maggiorazioni per le auto più datate: 2,70 euro/kW per le Euro 3, 2,80 euro/kW per le Euro 2, 2,90 euro/kW per le Euro 1 e 3,00 euro/kW per le Euro 0, più 4,05 euro/kW per le Euro 3, 4,20 euro/kW per le Euro 2, 4,35 euro/kW per le Euro 1 e 4,50 euro/kW per le Euro 0 se l’auto supera la potenza di 100 kW.
Per quanto riguarda la scadenza, il bollo auto scade ogni anno nei mesi di aprile, agosto o dicembre, a seconda del periodo in cui è stata effettuata la prima immatricolazione. Tuttavia, il termine ultimo per il pagamento coincide con l’ultimo giorno del mese successivo, vale a dire maggio, settembre o gennaio. Nel caso di acquisto di un’auto nuova, il bollo va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione della vettura, anche perché il primo versamento non coprirà mai dodici mesi per intero.