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Semplificazione normativa ganci traino, serbatoi GPL e adeguamenti per la guida

16 Febbraio 2021

Gancio Traino
Importanti novità dal 2021 sulla sostituzione del serbatoio Gpl e sull’installazione del gancio traino, dei doppi comandi e degli adattamenti per la guida dei disabili.”
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 37 del relativo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, avvenuta sabato scorso, dal 14 febbraio è non è più necessario far collaudare dalla Motorizzazione Civile i ganci di traino, i serbatoi Gpl e altre modifiche, tra cui quelle per i doppi comandi delle auto destinate alle Scuola Guida e gli adattamenti per disabili. Diventa sufficiente una dichiarazione scritta dell’officina esecutrice dei lavori, che dev’essere comunque trasmessa in Motorizzazione (a cura del proprietario del veicolo) per l’aggiornamento del libretto di circolazione.
Rientrano nel campo di applicazione del decreto, e pertanto non necessitano più del collaudo in Motorizzazione, le seguenti modifiche:
– sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
– installazione gancio di traino su veicoli delle categorie internazionali M1 (auto fino a 9 posti); N1 (veicoli per trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5 t);
– installazione di adattamenti per la guida da parte di conducenti disabili, come pomello al volante, centralina comandi servizi, inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria, spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, ecc.), specchio retrovisore grandangolare interno, specchio retrovisore aggiuntivo esterno;
– installazione doppi comandi per veicoli da adibire a esercitazioni ed esami di guida.
Cosa cambia per le officine
Alla luce di questi importanti cambiamenti, affinché siano autorizzate a rilasciare la dichiarazione di esecuzione dei lavori che sostituisce il collaudo, le officine di autoriparazione che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, devono accreditarsi presso l’ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente.
Ad ogni officina accreditata, la Motorizzazione assegna quindi un codice identificativo meccanografico, formato da sei caratteri alfanumerici, con i primi due che riportano la sigla della provincia dove ha sede l’officina. Per ogni modifica effettuata, l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, compilata secondo il fac-simile riportato nell’allegato B del decreto, e annota in ordine progressivo, su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’ufficio della Motorizzazione:
– numero di targa e numero di telaio del veicolo;
– nominativo dell’intestatario del veicolo;
– tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa
Quindi in fase di accreditamento l’officina deve presentare il registro per la vidimazione e nei casi previsti rilascia all’interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.
Aggiornamento libretto circolazione
Lo stop al collaudo in Motorizzazione non elimina l’obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione: il decreto indica che la domanda di modifica della carta di circolazione vada presentata, per la durata del periodo di transizione, dall’intestatario del veicolo presso l’ufficio della Motorizzazione Civile in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica, mentre quando il sistema sarà a regime potrà essere presentata anche presso le agenzie di pratiche auto.
La domanda di aggiornamento va presentata entro 30 giorni dal completamento delle modifiche sul veicolo, redatta sul modello TT 2119 allegando i seguenti documenti:
– ricevuta del versamento di 10,20 euro sul c/c postale 9001;
– ricevuta del versamento di 16,00 euro sul c/c postale 4028;
– dichiarazione di esecuzione dei lavori dell’officina accreditata;
– certificazione di origine dei componenti installati;
– certificato di conformità, laddove previsto.
L’aggiornamento della carta di circolazione viene compiuto con l’emissione di un tagliando adesivo da applicare sulla medesima carta, indicante i dati variati o integrati dopo le modifiche e il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.
Per vostra comodità QUI è possibile scaricare il solo Decreto di cui sopra.